Fringe benefit per le auto aziendali, che cosa cambia dall'1 luglio 2020Le emissioni regolano le percentuali per calcolare contributi e tasse




Fringe benefit per le auto aziendali, da questa data si entra in un'era nuova, con l'entrata in vigore della normativa associata alla Legge di Bilancio 2020.

L'art. 1 comma 632 della Legge n. 160 del 27 dicembre scorso ha sostituito il contenuto della lettera a) dell'Art. 51 comma 4 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), attribuendo nuove quote percentuali per il calcolo legato agli "autoveicoli [...] concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020" (valore convenzionale). 

Mantenendo la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e il costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali che l'ACI (Automobile Club d'Italia) elabora e comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30 novembre di ciascun anno, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, i riferimenti da applicare ai veicoli di nuova immatricolazione, guardando alle emissioni di CO2, diventano:

  • il 25 per cento fino a 60 g/km;
  • il 30 per cento tra 60 e 160 g/km;
  • il 40 per cento (50 per cento dal 2021) sopra i 160 g/km ma al di sotto di 190 g/km;
  • il 50 per cento (60 per cento dal 2021) sopra i 190 g/km.

Obiettivo della manovra è di spingere verso l'acquisto di alimentazioni amiche dell'ambiente grazie alla variazione del predetto valore nominale, da parametrarsi su base mensile, a partire dal quale si conteggiano le tasse e i contributi dovuti per questa forma aggiuntiva di retribuzione del lavoratore.