Guida in stato di ebbrezzaLa colpa è tua




Se il driver è alticcio e commette reato, la società di noleggio può dormire sonni tranquilli. La Cassazione ha stabilito che l’auto non si tocca. A patto che...

(rubrica a cura dell'Avv. Dionigi Bovolo, esperto di contrattualistica del trasporto)


Il quesito: l’autista di un veicolo noleggiato, sorpreso a guidare in stato di ebbrezza, oltre alle sanzioni codicistiche ‘tipiche’ per tale reato, è anche soggetto alla confisca dell’auto, anche se non ne è il proprietario?

La questione di diritto, considerato che ai sensi dell’art. 186 comma 2 lettera ‘c’ del Codice della strada è “sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”, verte su cosa si deve intendere per “appartenenza” del veicolo.

Con la sentenza n. 14484/2012 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione Penale è stata fatta finalmente chiarezza. Anzitutto è stato spiegato che “è stata esclusa la ricomprensione nella nozione di appartenenza della semplice disponibilità giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di una fonte giuridica legittima”, cioè un regolare contratto che ne certifica la mera utilizzazione libera, non occasionale e non temporanea del bene. E tale deve essere considerato un contratto di noleggio.

I Giudici, al termine di un complesso ragionamento che ha tirato in ballo anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale “non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato”.

La fattispecie, invero, riguardava un contratto di noleggio senza conducente; l’autovettura in prima battuta sequestrata dalla Polizia per poi essere successivamente confiscata ai sensi dell’art. 224 ter C.d.S. che costituisce la norma generale in materia, risultava di proprietà della società di noleggio che, ovviamente, è risultata essere estranea al reato commesso dall’autista del veicolo.

In effetti, sottolinea la sentenza, una condizione per escludere la confiscabilità del bene “è l’estraneità al reato del soggetto cui appartiene il veicolo”. Questi, per considerarsi estraneo, “deve essere in buona fede e cioè non deve avere in alcun modo partecipato al reato”. In assenza di comportamenti negligenti del proprietario del bene e di vantaggi e/o utilità consapevolmente ricavati dall’illecito, la responsabilità del proprietario potrebbe rilevarsi, in questa fattispecie concreta, solo in presenza di “situazioni di difetto di vigilanza o per altro comportamento colposo perpetrato, ad esempio, nel caso in cui il proprietario dell’autovettura risulti a bordo con il trasgressore”.

La società concedente, dunque, in tali casi non deve sopportare il danno economico derivante dalla confisca di un cespite di sua proprietà; ragione questa per la quale, concludono i Giudici, “il mezzo non è confiscabile ai sensi dell'art. 186 CdS e neppure evidentemente può essere oggetto di sequestro ai fini della sua confiscabilità obbligatoria”.