Regolamento batterie UE, ambizioni e realtà




(descrizione) Il ruolo delle batterie nella tecnoeconomia di oggi è innegabile e non fa che crescere. Senza batterie non esisterebbero gli apparecchi digitali personali, a partire dagli smartphone. La transizione energetica, sia nella mobilità che nella diffusione delle rinnovabili, si fonda sulla disponibilità di sistemi di accumulo di energia elettrica. Un sistema economico che vuole rimanere competitivo deve lavorare affinché le tecnologie delle batterie e i materiali di cui sono costituite siano reperibili presso fonti affidabili e non ostili, economicamente o politicamente. L’utilizzo delle apparecchiature al massimo della loro vita utile e, dopo, il riciclo dei materiali cosiddetti critici, sono le strade con cui un’area economica che si trova svantaggiata sia sul fronte della tecnologia che delle materie prime può perseguire per avviarsi alla relativa indipendenza nel settore.

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Normativa corposa

Il regolamento2023/1542/UE, il concentrato ambizioso di tutti quegli obiettivi, ne spiega le dimensioni: 117 pagine che cresceranno con il progressivo arrivo degli atti delegati che ne dettaglieranno le numerose aree tecniche di realizzazione. In questo primo esame ci concentreremo su due aspetti, che costituiscono anche due dei pilastri del testo.
Il primo definisce, in modo ormai classico per le policy UE, due parametri relativi al riciclo delle batterie: la percentuale di materia recuperata dal processo di riciclo e la percentuale di materia riciclata utilizzata nelle batterie nuove. Va premesso che il regolamento riguarda tutte le batterie immesse sul mercato UE, quindi sia prodotte sul territorio dell’Unione che importate. Lo strumento di controllo è l’assegnazione della certificazione CE, che per le batterie deve seguire dei canoni molto stringenti, e che l’obbligo di passaporto digitale, accessibile da chiunque tramite un codice QR, rende in teoria difficilmente aggirabile.
Il regolamento nella forma approvata (la Commissione si riserva di modificare i target sulla base dell’evoluzione tecnologica) definisce, al 2025 e al 2030, due obiettivi per l’efficienza di recupero complessivo dei materiali delle batterie in peso. Definisce anche due altri obiettivi, al 2027 e al 2031, per quanto riguarda il livello minimo degli specifici materiali recuperati (si veda tabella 1).

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Step by step

Il secondo target temporale, il 2031, vede anche il debutto di un altro obiettivo: la percentuale minima di contenuto riciclato per alcuni materiali presenti nei componenti attivi delle batterie per autoveicoli elettrici, per le batterie industriali con potenza superiore a 2 kW e per le batterie di avviamento al piombo (SLI). Obiettivi più ambiziosi si ripresenteranno nel 2036 (si veda tabella 2).

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Non stupiscano gli orizzonti temporali del target del contenuto di riciclo. Per arrivarci è necessario che esista il materiale riciclato e, per ora e fino almeno al 2030 se non oltre, del mercato di materie prime seconde da batterie al litio in Europa semplicemente non ne esiste in volume. Sono comunque obiettivi ambiziosi, non tanto in sè ma per come la UE vuole arrivarci, con una infrastruttura informativa, di tracciamento e di certificazione molto capillare, e che non si comprende se non si considera l’obiettivo primario e l’indipendenza nel settore. Torneremo su altri aspetti del regolamento in prossimi articoli.

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