Altri furbetti, una volta firmati i contratti, favorivano in vario modo il furto degli autoveicoli parcheggiandoli in zone notoriamente ‘pericolose’ oppure consegnandole direttamente a soggetti insospettabili che, dopo averle ‘rubate’, attaccavano alle auto targhe ‘pulite’ appartenenti a mezzi di loro proprietà per eludere i controlli alla frontiera, per poi sostituirle con le originali una volta giunte a destinazione, spesso in Paesi oltremare, ove i veicoli venivano poi rivenduti.
Va da sé che le auto erano per lo più di grossa cilindrata, quando non di lusso, come quella guidata da uno dei componenti di una organizzazione criminale sorpreso dagli agenti all’imbarco dei traghetti in un porto ligure, proprio con un’auto risultata rubata sulla quale erano state apposte le targhe di un altro veicolo dello stesso tipo intestato a un insospettabile automobilista.
Se tutti costoro, una volta identificati, dovranno penalmente rispondere di riciclaggio di autovetture di provenienza furtiva, truffa e altro, quale sarà la sorte dei rapporti di natura civilistica e quali le conseguenze per chi ha sottoscritto il contratto, dal momento che le società di renting truffate si costituiranno parte civile?
Il rimedio offerto dalla richiesta, in sede penale, del risarcimento del danno è spesso poco efficace perché è molto difficile che i delinquenti siano soggetti solvibili e dispongano di beni aggredibili in sede civilistica. È per questo che le società tendono a tutelarsi includendo clausole specifiche per il caso in cui nel furto del veicolo si possa ravvisare una qualche responsabilità del conduttore o dei soggetti ai quali questi abbia dato la disponibilità del veicolo.
Qualora le indagini accertassero un comportamento agevolativo da parte del cliente, costituito essenzialmente da dolo o colpa grave, è previsto infatti il diritto della società di noleggio di rivalersi integralmente sul cliente per il danno subito in conseguenza della perdita del bene. Ciò significa che il conduttore risponde direttamente e totalmente del danno cagionato, anche se questi aveva lasciato l’auto incustodita solo per pochi minuti, con il motore acceso dinanzi a un bar, e questa nel frattempo gli era stata ‘rubata’.
Il danno risarcibile alla società è quasi sempre pari alla valutazione commerciale del veicolo riportata dal listino ufficiale ‘Eurotax Giallo’ al momento del ‘furto’, fatti salvi ulteriori incrementi dovuti ad optional o particolari allestimenti presenti a bordo del mezzo.