A cura dell'Avv. Dionigi Bovolo, esperto di contrattualistica del trasporto
Lo sguardo smanioso, quasi agognante, del mio ex collega agente di commercio per l'auto che fra poco più di due mesi restituirò alla società di noleggio, mi preoccupa. Gli argomenti e i discorsi tra noi sono sempre stati molti; ora sono monotematici! Mi sembra di essere diventato il testimone di una svenevole vicenda sentimentale. E invece no.
Inizia così, fra il serio e il faceto, una chiacchierata con un conoscente che, allo scadere del contratto, desidererebbe, o, forse, sfinito, sarebbe costretto a 'passare' la sua auto noleggiata, proprio la sua, all'appiccicoso rappresentante alle soglie della pensione.
Per non tirarla per le lunghe, riduco la risposta a due concetti chiave: buona fede contrattuale da parte della società attualmente proprietaria del bene e diligenza del buon padre di famiglia del privato compratore.
In realtà non c'è un vero e proprio consiglio legale da somministrare a proposito, semmai è sufficiente prendere sul serio alcune prescrizioni del Codice Civile.
Fermo restando il fatto che la prassi è quella di riconsegnare il veicolo noleggiato al termine del contratto e che la successiva gestione del mezzo viene affidata a una società 'a hoc', nulla vieta di approdare ad altre soluzioni.
Il primo passo per l'impaziente acquirente non è quello di sfiancare il locatore-utilizzatore dell'auto, ma di contattare la società di noleggio. Sua è la proprietà del veicolo e sua sarà la volontà di stipulare un nuovo contratto di locazione a lungo termine, ovvero di vendere il veicolo.
A questo punto entrano in gioco gli strumenti o, meglio, i consigli del Codice, entrambi ispirati al principio del neminem ledere, precetti rivolti ai singoli quale regole di comportamento per tutelare il giusto equilibrio tra interessi contrapposti.
Se verrà stipulato un nuovo contratto di noleggio, al di là degli specifici obblighi contrattuali, la società di NLT sarà tenuta a rispettare impegni di lealtà - specialmente sul piano delle garanzie trattandosi di un mezzo usato - e vincoli di salvaguardia dell'altrui utilità.
Di converso, spetterà al nuovo locatore/compratore essere avveduto, accertare per esempio che l'auto non presenti quei danni imputabili all'utilizzo del primo possessore. Valutare tutte le caratteristiche del mezzo prima dell'acquisto, compresi gli eventuali allestimenti opzionali.
È la diligenza del buon padre di famiglia, conosciuta già dal diritto romano classico, che stigmatizza l'operato di chi amministra accuratamente, scrupolosamente e prudentemente i propri affari, secondo l'accortezza del capofamiglia.
Così, il nuovo aspirante acquirente calcolerà correttamente la scelta che sta facendo, senza facili illusioni ed entusiasmi. In definitiva, è lo zelo richiesto all'uomo medio da valutarsi in relazione alla fattispecie e soprattutto... tenendo a bada pulsioni adolescenziali.