L' alternativaLe aziende che effettuano servizi di trasporto merci conto terzi possono prendere in locazione autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi da qualsiasi impresa con sede nella Ue




La locazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati, senza conducente da qualche mese è possibile anche in Italia. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 della Legge 103 del 10 agosto 2023 che converte, con modifiche, il decreto n°69 del 13 giugno 2023 recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea, si sono aperte nuove strade per le imprese della Penisola che effettuano servizi di autotrasporto merci e interessanti opportunità di business per chi questi mezzi li costruisce e li distribuisce oltre che per le società di renting. Ricordiamo che si considera locazione senza conducente (LSC) l'attività in base alla quale i veicoli vengono ceduti in godimento a terzi per un periodo predeterminato dietro il pagamento di un prezzo pattuito. Nel linguaggio corrente si parla anche di noleggio.

Il recepimento della Direttiva 2022/738/UE che, di fatto, modifica la 2006/1/CE ha portato a riscrivere sostanzialmente l'Articolo 84 del Codice della Strada che fino ad oggi ha regolamentato la materia del nostro Paese. Cosa cambia nel dettaglio? Tutte le novità sono state evidenziate nell'Allegato 1 della circolare prot. 30769, datata 5 settembre 2023, del Ministero dell’interno.

 

Cosa cambia

Anche chi effettua trasporti nazionali, inclusi quelli in regime di cabotaggio, può ora noleggiare veicoli da qualunque impresa con sede nell’Unione Europea, purché gli stessi siano stati immatricolati a uso terzi. Un vincolo che non sussiste solo nel caso in cui la legislazione del Paese ove ha sede il locatore non preveda la distinzione tra uso proprio e uso terzi.

Per offrire il servizio di locazione senza conducente non è più necessario, come in passato, essere iscritti all'Albo delle imprese di autotrasporto conti terzi.

I veicoli a uso speciale e per il conto proprio possono essere noleggiati solo se il loro peso a pieno carico non supera le 6 tonnellate. Nessuna limitazione di peso, invece, per chi opera nel trasporto conto terzi.

La nota entra anche nel merito delle condizioni di impiego dei veicoli acquisiti in LSC.

L'impresa locatrice non può distaccare autisti presso quella locataria. Quest'ultima può comunque oltre al proprio personale, utilizzare lavoratori in somministrazione o distacco. In sostanza, il contenuto del contratto di locazione deve riguardare esclusivamente il veicolo senza possibilità di abbinarlo a un contratto di servizio che coinvolga il personale di guida o di accompagnamento. Il veicolo locato deve essere messo a disposizione e guidato solo dal personale dell'impresa che lo utilizza, per l'intera durata del contratto.

Assolutamente vietato il sub noleggio: lo stesso veicolo non può essere concesso in locazione a più imprese contemporaneamente.

Infine, l'impianto sanzionatorio. A bordo del mezzo devono essere sempre tenuti il contratto di locazione, in forma cartacea o elettronica, e qualora non sia il conducente a locare il veicolo, il contratto di lavoro (o l'estratto autenticato) dello stesso. Sono previste sanzioni (da 430 a 1.731 euro) nel caso sia stato adibito alla locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso. E poi prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi. Ai sensi dell'Articolo 197 del Codice della Strada ricorre una responsabilità concorsuale tra locatore e locatario. Dunque, in caso di controllo su strada qualora venisse riscontrato un illecito utilizzo di un veicolo adibito a LSC sebbene non destinato a tale uso, la sanzione pre vista dal comma 7 dovrà essere contestata con tre distinti verbali: al locatore per aver sottoscritto un contratto adibendo un veicolo a LSC sebbene non destinato a tale uso; al locatario essendo responsabile della violazione in concorso con il locatore per aver sottoscritto, anch’esso il contratto di LSC; il terzo (eventuale) al conducente, qualora sia persona diversa dal locatario, per aver circolato con un veicolo adibito a LSC e non destinato a tale uso. 

 

Una spinta alla transizione 

Una spinta alla transizione ideale per rispondere ai picchi di domanda di trasporto legati alle stagionalità, per poter passare a veicoli di ultima generazione senza forti esposizioni finanziarie, il noleggio potrebbe essere anche una soluzione per favorire la transizione eco-logica. Fa decadere tutte le questioni legate a quello che sarà il valore dell'usato e mette al riparo dalle incertezze legate alle scelte politiche.

Nessun oneroso investimento per passare a veicoli a trazione alternativa ma un canone mensile fisso all inclusive. Così la pensano, tra gli altri, Iveco che ha dato vita a Gate, soluzione di noleggio pay-per-use per veicoli 'green', e Volvo Trucks con RBS, divisione del Gruppo svedese specializzata nell'offerta di noleggio con una durata superiore i 12 mesi che punta a rinnovare la mobilità, elettrica o diesel. E lo credono anche le associazioni dell'autotrasporto. Come Fiap.

"Era già nostra consolidata convinzione che la soluzione del noleggio rappresentasse una possibile scelta di flessibilità che, se opportunamente regolata, avrebbe consentito alle imprese di rispondere alla variabilità delle esigenze del mercato di tali servizi - ha commentato Alessandro Peron, Segretario generale Fiap all'indomani del recepimento della direttiva da parte dell'Italia - le restrizioni di utilizzo in essere, pur regolamentate in termini numerici o percentuali, erano infatti anacronistiche. Ora osserveremo con attenzione lo sviluppo nelle offerte e nell'utilizzo di tale opzione che può rappresentare anche una soluzione contrattuale ed economica valida rispetto al cambiamento in atto nelle tecnologie e nei combustibili applicate ai veicoli industriali."

Certamente si tratta di un business in forte asce sa per quanto riguarda il mondo auto e quello dei veicoli commerciali dove la quota del canale noleggio è superiore al 30 per cento. In Italia sono complessivamente 6.789 le imprese di renting: 6.475 trattano auto e autoveicoli legger e 314 autocarri e altri veicoli pesanti (dati

Camere di Commercio). Impossibile, pero, estrarre il numero di quelle che già oggi propongono mezzi sopra le 3,5 tonnellate.

Cresceranno di numero? Molto dipenderà dai chiarimenti che arriveranno dal Ministero dell'interno. Perché di ombre sulla normativa ce ne sono ancora, e parecchie. Per esempio:

sarà posto un tetto al numero di veicoli che le aziende potranno noleggiare all'estero? Sarà introdotta una durata massima per i contratti di locazione? E, ancora, come assicurarsi che le imprese possano locare solo io mezzi di ultima generazione? 

 

Registrazioni al via

Con la circolare MIT n.25355 del 17.11.2023 è stata attivata una prima versione dell'applicativo REN-Noleggi nel quale le imprese di autotrasporto merci devono registrare i veicoli noleggiati senza conducente con targa comunitaria prima del relativo utilizzo al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 84 c.4-ter lett. b) del CdS.

L'obbligo di registrazione all'applicativo REN-Noleggi è previsto per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte al REN che devono registrare anche veicoli noleggiati di massa inferiore a 1,5 tonnellate; sono invece escluse quelle iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori ma non anche al REN, in quanto esercitano l'attività esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate.

L'applicativo è raggiungibile collegandosi sul Portale dell'Automobilista accedendo nell'area privata. In questa prima fase sono disponibili le funzionalità elencate nella circolare ministeriale e specificatamente nel relativo Allegato 1 (tra cui i dati dei veicoli noleggiati, i dati di locatore e locatario, le tempistiche del noleggio e le eventuali variazioni), mentre non è ancora possibile la registrazione di rimorchi e semirimorchi.

Per iscriversi le imprese possono anche rivolgersi all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente ovvero a un Operatore professionale autorizzato ad effettuare operazioni sullo Sportello Telematico dell'Automobilista.

II Ministero, nel chiarire che i veicoli noleggiati incidono sul requisito della capacità finanziaria, ha previsto che in caso di incapienza l'impresa locataria deve provvedere all'adeguamento immediato del valore della capacità finanziaria inviando la relativa documentazione all'UMC competente.

Relativamente al requisito di stabilimento il Ministero ha rammentato inoltre che, sulla base di quanto indicato dalla circolare MIT n.3738 del 13.5.2022, per conseguire l'autorizzazione all'accesso alla professione, la disponibilità del veicolo noleggiato senza conducente deve essere dimostrata attraverso la dichiarazione del l'esistenza di un contratto di durata residua pari ad almeno sei mesi e registrato nelle forme previste presso l'Agenzia delle Entrate.

Dal 16 gennaio 2024 le copie certificate conformi della licenza comunitaria da utilizzare su veicoli locati sono rilasciate dall'UMC soltanto se il veicolo è stato registrato sull’applicativo REN-Noleggi.

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