Al traino di un'auto in renting




Se state pensando a una villeggiatura con il caravan evitate il gancio ‘fai da te’. Con un’auto a noleggio è obbligatorio il montaggio da parte di personale autorizzato, pena il fermo del veicolo. E addio vacanza...

È tempo di vacanze. Al mare, in montagna, all’estero e, come conferma l’Istat, il mezzo preferito dai villeggianti italici rimane sempre l’auto accompagnata, spesso a causa della crisi economica piuttosto che per vera passione, dalla roulotte o, per dirla all’inglese, dal caravan.

L’utile ‘appendice’ può essere trainata dall’auto solo se questa è equipaggiata di idonei sistemi di agganciamento che, qualora non presenti al momento della prima immatricolazione del veicolo, devono essere montati successivamente. In questo caso, dopo il montaggio del gancio traino, il mezzo deve necessariamente essere sottoposto a una nuova visita e prova presso gli uffici del Dipartimento dei trasporti terresti (la Motorizzazione) al fine di accertare l’efficacia di quanto installato e la carta di circolazione, in seguito a tale modifica delle caratteristiche costruttive, deve essere aggiornata.

Va da sé che queste operazioni, sono maggiormente complicate nel caso in cui l’automobilista in questione non sia proprietario del veicolo, ma lo utilizzi in forza di un contratto di Noleggio a lungo termine.

Anzitutto è bene ricordare l’obbligatorietà prevista dai contratti dell’autorizzazione della società di renting prima di installare equipaggiamenti che possano alterare le caratteristiche di omologazione del veicolo e che, pertanto, comportino la modifica della carta di circolazione.

La maggioranza degli operatori del settore nelle clausole contrattuali richiede che i predetti sistemi per trainare siano installati da personale qualificato e autorizzato, vengano regolarmente collaudati e che la polizza d’assicurazione sia opportunamente modificata.

La rigidità delle disposizioni contrattuali va di pari passo con la severità delle sanzioni previste dal Codice della Strada per chi circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e non sia stata rispettata la procedura di modifica della carta di circolazione (Art.78).

Gli accordi, infatti, in generale prevedono la responsabilità diretta del cliente per tutte le infrazioni, ma dispongono anche il risarcimento dei danni con espresso diritto di rivalsa nei casi di più grave inosservanza degli obblighi imposti; le norme del Codice della strada dispongono invece la sanzione accessoria del ritiro immediato della carta di circolazione fintantoché non si sia provveduto alla revisione del veicolo.

E a quel punto, per il nostro conduttore/villeggiante, uno stop improvviso alle tanto sospirate vacanze: oltre il danno anche la beffa.